La scuola dell’obbligo in Italia stabilisce chiare regole sull’età minima e quella massima per poter assolvere i propri doveri formativi. Il percorso formativo obbligatorio è fondamentale per poter ottenere l’istruzione minima obbligatoria. Vediamo tutte le caratteristiche della formazione nel nostro Paese e i doveri ai quali attenersi durante l’obbligo formativo per non incorrere in sanzioni.
Scuola dell’obbligo
In Italia è previsto un percorso formativo obbligatorio della durata minima di 10 ani. Tale percorso va dai 6 ai 16 anni. Pertanto, secondo le attuali normative, gli studenti italiani, al termine del percorso formativo obbligatorio, sono tenuti a frequentare ed ottenere il titolo di studio di scuola secondaria superiore, o qualifica professionale, entro i 18 anni. Entro tale età, il percorso di istruzione viene garantito in maniera gratuita.
Scuola dell’obbligo in Italia
Il sistema scolastico italiano prevede un primo ciclo formativo di 5 anni per la scuola primaria che va dai 6 agli 11 anni. Al termine di tale percorso, si prosegue con la scuola secondaria di primo grado, o media inferiore per ilteriori tre anni, quindi dagli 11 ai 14 anni. Al termine di questo ciclo triennale è richiesto il superamento di Esame di Stato, utile per poter essere ammessi alla scuola secondaria di secondo grado, o scuola superiore, che si svolge dai 14 ai 19 anni.
Una volta superato l’esame di maturità, si conclude la scuola dell’obbligo. Ovviamente, per quanti lo vogliano si può successivamente proseguire iscrivendosi presso una delle tante istituzioni universitarie. La scuola dell’obbligo in Italia è regolata dalla Legge del 27/12/2006 che stabilisce la possibilità per lo studente di conseguire il titolo della scuola secondaria superiore, o qualifica professionale di almeno 3 anni. In riferimento alla stessa, bisogna frequentare la scuola e terminarla con profitto presso un istituto statale, una scuola paritaria, oppure usufruendo dell’istruzione dei genitori, scuola parentale, ma solo in casi particolari.
Scuola dell’obbligo storia
Un tempo il percorso della scuola obbligatoria veniva definito, coscrizione scolastica ed era privilegio delle classi ricche o medio borghesi. La scuola venne istituita nel 1859 e prevedeva l’obbligo fino alla seconda elementare, allora il primo percorso di studi era di soli quattro anni. Nel 1877 ci fu un primo innalzamento, con l’allora Sinistra storica, passando così dai due ai tre anni, prevedendo anche delle sanzioni per coloro che non ottemperavano. Successivamente, il Ministro Coppino elevò il percorso elementare sino a cinque anni. Tuttavia, solo nel 1904, l’obbligo scolastico venne istituito per legge sino alla quinta elementare, con il ministro Orlando che stabilì anche il limite di età di 12 anni, istituendo anche la sesta classe per coloro che non proseguivano gli studi. Solo sei anni dopo, nel 1910 l’istruzione elementare diventò statale, sebbene molte realtà del meridione di Italia non furono in grado di istituire scuole della durata di cinque anni. Nel 1023 con il ministro Gentile si stabilì l’obbligo di istruzione sino a 14 anni, aderendo ad una convenzione internazionale, ma restava ancora molto da fare per tutta quella parte di popolazione che ne restò fuori. Fino a che nel 1962-63 venne avviata la riforma della scuola media unica. Allora, dopo il percorso elementare c’era la possibilità di scegliere tra scuola media, ginnasio dimezzato, e successiva prosecuzione agli studi superiori, oppure un avviamento professionale che indirizzava al lavoro, quest’ultimo necessitava del superamento di un esame di ammissione. Mentre, al ginnasio dimezzato si poteva accedere dopo un esame di ammissione al termine della quinta elementare.
Nel 1960 si abolì l’esame di ammissione alla scuola media, ma quest’ultima era ancora una realtà per pochi. Bisogna attendere gli anni 1975-77 per vedere regredire il numero di coloro che abbandonavano la scuola. Dopo una lunga serie di interventi si giunse alle riforme introdotte da Berlinguer che portò a 15 l’età dell’obbligo scolastico e fino a 18 introdusse l’obbligo formativo. Successive modifiche lo riportarono a 14 anni, sino a tutta una serie di cambiamenti che hanno portato l’obbligo formativo così come noi oggi lo conosciamo.
Assenze scuola dell’obbligo
Per quanto riguarda le assenze a scuola, i Dirigenti scolastici, nel corso dell’anno di scuola, sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti, effettuando tutti i riscontri utili delle cause relative alle eventuali assenze. Laddove vi fosse una serie di assenze reiterate e ingiustificate durante l’anno scolastico, i Dirigenti, sentiti i Consigli di classe, hanno il dovere di assumere tutte le iniziative più indicate per poter contenere tale fenomeno, al fine di prevenire una elusione dell’obbligo di istruzione. Se la situazione dovesse ancora persistere, gli stessi Dirigenti possono provvedere ad informare le autorità comunali, in modo da attivare una serie di procedure per ammonire i responsabili dell’adempimento. Potrebbe, in casi estremi, anche essere data notizia ai centri di assistenza sociale che vi sono sul territorio per agevolare la frequenza della scuola dell’obbligo.
Obbligo scolastico sanzioni
Il Dirigente scolastico di un istituto, di qualunque ordine e grado, ha il compito di vigilare sull’adempimento o meno dell’obbligo scolastico dei propri studenti. Lo stesso dirigente ha il dovere di controllare che gli alunni iscritti frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni. Questo è importante per poter controllare ed evitare forme di dispersione scolastica. Nel momento in cui, si dovesse valutare una situazione come a rischio dispersione, il dirigente è tenuto a convocare in maniera tempestiva la famiglia del minore, in modo da chiarire quali siano le responsabilità dei genitori a tal proposito. Per quanto riguarda le eventuali sanzioni, è il Sindaco l’unica autorità che ha il potere di sanzionare i genitori, o il tutore del minore, in caso di inadempienza. Fanno eccezione i casi in cui possa anche essere coinvolto il giudice minorile, in tal caso sarà quest’ultimo a controllare le segnalazioni di eventuali evasioni.
Obbligo scolastico fino a 16 anni?
Attualmente l’obbligo scolastico, disciplinato dalla Legge del 2006, stabilisce che l’istruzione sia, appunto, obbligatoria per almeno 10 anni. Vale a dire per na fascia d’età che va dai 6 ai 16 anni. Secondo la stessa legge, l’istruzione impartita per almeno dieci anni, deve essere non solo obbligatoria, ma anche finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, oppure di una qualifica professionale, che abbia una durata almeno triennale e che sia conseguita entro il diciottesimo anno di età.
Lavoro e scuola dell’obbligo
L’obbligo formativo è un diritto alla formazione fino al compimento del diciottesimo anno di età. Questo prevede che tutti i giovani possano seguire un percorso di formazione, o conseguire un diploma di Stato o qualifica professinale sino a 18 anni. Tale obbligo è sttao introdotto dalla Legge del 1999, integrato da successivi decreti per prolungare la durata dei percorsi formativi, allineandosi in tal modo agli altri paesi europei. In questo modo vengono riconosciuti, ad egual misura, tutti i vari percorsi formativi. Anchei i percorsi di apprendistato, sebbene presentino delle differenze, rispondono alle varie esigenze professionali ed inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Grazie all’Obbligo Formativo, ogni giovane può scegliere il percorso più indicato per le proprie aspettative di lavoro e in relazione alle proprie capacità, fino al compimento del diciottesimo anno di età. Oggi, i giovani possono scegliere se proseguire gli studi nel sistema dell’Istruzione Scolastica, oppure se frequentare il sistema della Formazione Professionale, o ancora, in alternativa, iniziare un percorso di Apprendistato. Si tratta, in ogni caso di scelte che possono essere modificate nel corso del tempo, poiché i tre sistemi sono considerati equivalenti ed hanno tutti uno specifico riconoscimento dei crediti formativi. Nel caso in cui l’Istruzione Scolastica, la Formazione Professionale o l’Apprendistato vengano interrotti dallo studente, può intervenire il Centro per l’Impiego di riferimento, al fine di aiutare il ragazzo a valutare le reali potenzialità, scegliendo un nuovo progetto di formazione.