Assegno maternità per disoccupate o lavoratrici: cosa sapere?

L’assegno maternità per disoccupate, che sia a carico del Comune o dello Stato, resta una prestazione assistenziale riservata sia alle madri che ai padri naturali o adottivi di un bambino. Per quanto riguarda i contributi a carico del Comune, questi sono erogati dall’Inps per le donne disoccupate, mentre è lo Stato a farsi carico degli assegni a sostegno di madri e padri, sia naturali che adottivi, che però siano lavoratori, anche se precari.

Cos’è l’assegno maternità

L’assegno di maternità può essere garantito solo dopo che sia stata fatta richiesta da parte del soggetto interessato. Chiunque voglia usufruirne deve presentare apposito modulo di domanda INPS, che verrà successivamente trasmesso, per via telematica al Caf o a intermediari preposti a questo tipo di servizi. In alternativa, qualora il soggetto possedesse il codice Pin del dispositivo INPS, può utilizzare direttamente i servizi telematici dell’Istituto. Sarà quest’ultimo a verificare il possesso dei requisiti di accesso, in modo da richiedere tutto ciò che occorre per poter usufruire dell’assegno di maternità.

Assegno di maternità dello Stato

L’assegno di maternità per le lavoratrice, anche se precarie, sarà a carico dello Stato. Si tratta di una prestazione assistenziale erogata dall’Istituto di Previdenza Sociale che viene riconosciuta sia alla madri che ai padri lavoratori, seppur nella condizione di precariato. Per poterne usufruire il soggetto deve necessariamente presentare apposita richiesta, attraverso modulo Inps. Una volta che siano stati verificati i requisiti necessari, al soggetto sarà riconosciuto l’assegno. I requisiti fondamentali da possedere sono: residenza e cittadinanza italiane oppure essere cittadini comunitari o extracomunitari. Alle madri lavoratrici è richiesto il versamento di almeno 3 mesi di contributi per maternità, nell’arco degli ultimi 18 mesi e 9 mesi prima del parto oppure nel caso in cui si tratti di un figlio adottivo, nei mesi prima dell’ingresso del bambino in famiglia.

Assegno di maternità dei Comuni

Per le madri disoccupate, in mobilità o in cassa integrazione, se il soggetto perde il lavoro ma ha svolto l’attività per almeno 3 mesi, possiede il diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo massimo che può intercorrere tra l’effettiva perdita del lavoro, vale a dire tra l’ultima indennità versata dall’Inps, e la data del parto non deve superare i 9 mesi. Per le donne che siano state o si sono licenziate vi è una duplice situazione. Se la donna cessa il contratto di lavoro, anche volontariamente, durante la gravidanza, per poter ottenere l’assegno di maternità, è necessario che faccia valere 3 mesi di contribuzione, nell’arco di tempo che passa tra i 18 e i 9 mesi prima della nascita del bambino o adozione.Le madri in gestione separata, per poter richiedere l’assegno di maternità devono aver maturato 3 mesi di contributi, che siano stati versati nei 12 mesi che precedono l’inizio del congedo, ovvero l’ottavo mese di gravidanza, anticipato nel caso in cui sia una gestazione a rischio.

Anche per quel che riguarda il padre lavoratore, che sostituisce la madre, sono richiesti gli stessi requisiti contributivi. Le stesse prerogative sono richieste anche nel caso in cui il padre sia affidatario preadottivo quando è in corso un procedimento di preadozione. Il padre del bambino, nel caso in cui quest’ultimo venisse riconosciuto subito dopo la nascita, o se si tratta del marito della donna che adotta il neonato, oppure ancora in caso di decesso della madre naturale o adottiva, può fare richiesta di assegno di maternità presso l’Inps se sussistono tutti requisiti necessari.Questi ultimi sono la residenza in Italia, potestà genitoriale e non affidato ad altre persone, se la madre non ha già usufruito di tale beneficio. In tal caso, l’Istituto di Previdenza esclude il requisito dei 3 mesi contributivi.

L’assegno di maternità erogato dal Comune è un’agevolazione di cui si fa carico la stessa Amministrazione comunale di residenza. A versare il dovuto è lo stesso Istituto di Previdenza Sociale, dopo che sia stata presentata una specifica richiesta da parte del soggetto interessato. Seguono poi tutti gli accertamenti per valutare se il soggetto sia o meno in possesso dei requisiti necessari per ricevere tale assegno. Una volta che tutto sia stata dichiarato in regola, sarà lo stesso Istituto a garantire il versamento della somma riconosciuta.

Assegno di maternità a chi spetta?

L’assegno a carico del Comune è riservato a tutte quelle madri che siano in stato di disoccupazione, o casalinghe, che non lavorano e che, pertanto, non siano neppure in grado di far valere i 3 mesi contributivi versati nell’arco degli ultimi 18 mesi, prima dell’avvenuta richiesta di assegno. Possono essere donne che abbiano partorito, quindi madri naturali del bambino, o adottive, oppure ancora in stato di affidamento preadottivo. I requisiti per fare richiesta di assegno maternità al Comune di residenza sono: la cittadinanza italiana, la residenza nel Comune in questione, cittadinanza comunitaria o extracomunitaria con carta di soggiorno al momento della presentazione della domanda, oppure entro i 6 mesi dalla data del parto, o ancora, che siano in possesso dello Status di Rifugiato politico.

Quando presentare domanda

La domanda per assegno di maternità a carico del Comune, per madri disoccupate, deve essere presentata presso il Comune di residenza, tramite intermediari, come i Patronati. Mentre la domanda per assegno maternità erogata dallo Stato, vale a dire quella riconosciuta a madri lavoratrici o precarie, dovrà essere presentata attraverso apposito modulo Inps e trasmessa online, attraverso i servizi telematici dell’Istituto. Il soggetto richiedente può rivolgersi, senza dover versare alcun onere di servizio, presso i Caf, in modo da presentare la richiesta oppure inserirla direttamente e trasmetterla telematicamente all’Istituto nel caso in cui fosse in possesso del codice Pin. La domanda deve necessariamente essere presentata entro i 6 mesi dalla nascita del bambino. Nei casi in cui il bambino sia stato adottato o in affidamento, questa deve essere presentata entro i 6 mesi dalla data di ingresso del bimbo in famiglia.

Qual è l’importo assegno di maternità?

Per quanto concerne l’importo dell’assegno di maternità erogato da Comune e Inps, questo viene stimato di anno in anno, in relazione a tutti gli adeguamenti Istat relativi all’anno in cui si fa richiesta. Nel 2016 era pari a 338,69 euro, erogato per cinque mensilità, per un totale complessivo di 1.694,95 €, con reddito ISEE pari a 16.955,95. L’ISEE che bisogna prendere in considerazione dovrà necessariamente essere pari o inferiore a 16.954,95 euro. Mentre, relativamente all’importo dell’assegno di maternità per il 2017, è necessario attendere nuove disposizioni Inps.

Qual è la sua durata

La durata di tale prestazione a carico del Comune viene garantita al soggetto richiedente per un massimo di 5 mesi. Perché venga garantita, è necessario dimostrare di avere un reddito ISEE complessivo che non superi la soglia che annualmente viene indicata dallo Stato, in relazione alle variazioni ISTAT. Il soggetto non dovrà, inoltre, avere alcuna copertura previdenziale o, nel caso in cui gli sia stata riconosciuta, questa deve essere entro un determinato importo, fissato anch’esso annualmente. Inoltre, non dovrà essere beneficiario di altri assegni di maternità INPS precedentemente riconosciuti.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.