Maternità facoltativa: come funziona, ferie, retribuzione

Ogni futura e neo mamma lavoratrice ha dei diritti ben precisi dei quali può avvalersi al fine di conciliare vita e lavoro. Tra questi la maternità facoltativa. Fino a qualche tempo fa, tali diritti venivano concessi attraverso due provvedimenti legislativi chiamati maternità anticipata e maternità obbligatoria. Con il recente Job Act, è stato riformato in favore dei genitori un terzo provvedimento, ovvero la maternità facoltativa. Scopriamo i dettagli.

Maternità facoltativa: cos’è e come funziona

Anche detta congedo parentale, la maternità facoltativa si riferisce a quel periodo di astensione dal lavoro successivo alla maternità obbligatoria. Tale periodo ha durata di sei mesi ed è possibile usufruirne, con la nuova riforma, nell’arco dei primi 12 anni di vita del bambino. Precedentemente il limite era otto anni. La maternità facoltativa è rivolta alle lavoratrici dipendenti. Tuttavia, a determinate condizioni ed entro certi limiti, il provvedimento coinvolge anche le libere professioniste, le lavoratrici autonome e quelle parasubordinate.

Ferie e retribuzione

I primi 30 giorni della maternità facoltativa vengono retribuiti interamente e valgono ai fini del conteggio per l’anzianità e la maturazione delle ferie. I successivi cinque mesi saranno invece retribuiti al 30%. La fruizione del periodo di astensione dal lavoro avviene tramite specifica domanda della dipendente, da presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza. In genere si richiedono 15 giorni di preavviso, ma in caso di necessità comprovata, è possibile ottenere il permesso anche in tempi ridotti.

Maternità facoltativa frazionata

Il congedo parentale ha quindi la principale caratteristica di poter essere frazionato. I permessi possono infatti essere goduti in un’unica soluzione o spezzettati nel tempo, spesso in accordo con il datore di lavoro e con il padre del bambino. E’ bene sapere che la maternità facoltativa spetta infatti anche al papà, ma solo dividendo i giorni con la madre, ovvero i sei mesi di congedo sono da considerarsi totali e fruibili, in base alle esigenze, da un genitore o dall’altro. Dopo il terzo anni di vita del bambino, però, il 30% dello stipendio verrà corrisposto ai genitori solo se il reddito familiare non supera i limiti previsti dalla legge.

Modulo maternità facoltativa

In base al tipo di contratto, il genitore che vuole richiedere la maternità facoltativa dovrà compilare un apposito modulo. Per i lavoratori dipendenti la richiesta va fatta all’INPS tramite il portale online. Innanzitutto occorre avere o fare richiesta del PIN per accedere ai servizi sul web. L’alternativa alla via telematica è quella di rivolgersi al numero verde INPS o ai patronati. Nel modulo verranno richieste tutte le generalità del dipendente, quindi quelle dell’azienda per la quale si lavora, infine quelle del coniuge e del bambino. Sarà ovviamente necessario anche fornire un codice IBAN per il pagamento dello stipendio.

Maternità anticipata

Come abbiamo già visto, le due principali forme di maternità sono quella anticipata e quella obbligatoria. Per quanto riguarda la maternità anticipata, occorre sapere che si tratta sostanzialmente di una richiesta in anticipo della seconda, lì dove vi siano alcune particolari condizioni. Tali condizioni sono sostanzialmente tre: gravidanza a rischio certificata, condizioni di lavoro o dell’ambiente di lavoro rischiose per la madre e il bambino, mansioni lavorative non idonee alla gravidanza, come ad esempio il sollevamento di pesi.

Maternità obbligatoria

La maternità obbligatoria è, invece, il periodo in cui la donna deve, appunto, obbligatoriamente astenersi dal lavoro. La durata di questo periodo è pari a 5 mesi, nei quali la retribuzione sarà all’80% e a carico dell’INPS. Il provvedimento riguarda anche le donne che subiscono un’interruzione della gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della stessa. Tale evento è considerato equivalente a un parto e la donna avrà quindi il diritto di usufruire di tutti e 5 i mesi previsti dalla legge.

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